Il D.Lgs 116/08, per il periodo di riferimento (di norma un quadriennio), prevede una classificazione annuale delle acque destinate alla balneazione con attribuzione delle “classi di qualità”, attraverso la valutazione dei valori di concentrazione di due parametri microbiologici Escherichia Coli (EC) ed Enterococchi Intestinali (EI), sulla base dei percentili della normale funzione di densità di probabilità (PDF) log10 ricavati su ogni acqua di balneazione.

Gli stati di qualità vengono assegnati sulla base dei limiti di cui alla seguente tabella:

Vedi la Tabella (acque costiere e di transizione allegato I del D.Lgs. 116/08)

Limiti relativi al singolo campione – Allegato A del D.M. 30 marzo 2010

Ai fini della balneabilità delle acque durante il corso della stagione, l’Allegato A del D.M. 30 marzo 2010 fissa, per il singolo campione, i valori limite dei parametri di valutazione batteriologici (EI ed EC), individuati quali indicatori di contaminazione fecale. Su ciascun prelievo viene verificato il rispetto dei seguenti valori limite dei suddetti parametri:

Enterococchi Intestinali = 200 (UFC/100 ml)

Escherichia Coli valore limite = 500 (UFC/100 ml)

Ai sensi della normativa citata, il superamento anche di uno solo di questi valori limite, determina l’attuazione tempestiva delle misure di gestione con l’adozione del divieto di balneazione. Il divieto resta vigente sino alla revoca emessa a seguito della comunicazione del rientro nei limiti della norma dei valori dei parametri.

Parametri meteo-marini

Unitamente ai parametri microbiologici sopra richiamati vengono rilevati i seguenti parametri.

  • Temperatura dell’aria
  • Temperatura dell’acqua
  • Direzione del vento
  • Intensità del vento
  • Stato del mare
  • Direzione di provenienza delle onde
  • Stima dell’altezza delle onde
  • Intensità della corrente
  • Direzione della corrente
  • Presenza di pioggia
  • Copertura nuvolosa

Rischi da cianobatteri – art. 11 del D.Lgs. n. 116/08

Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, deve essere effettuato un monitoraggio adeguato a consentire un’individuazione tempestiva dei rischi per la salute.

Le autorità competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate a prevenire l’esposizione dei bagnanti.

Altri parametri – art. 12 del D.Lgs. n. 116/08

Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, devono essere svolte delle indagini per determinarne il grado di accettabilità e i rischi per la salute e adottate le misure di gestione adeguate.

Durante le attività di campionamento deve essere effettuata l’ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le autorità competenti adottano adeguate misure di gestione adeguate.