Direttive per l’adozione delle varianti al PAI

Con L. n. 120 dell’11 settembre 2020, sono state introdotte rilevanti misure di semplificazione dei procedimenti di competenza dell’Autorità di Bacino che consentono al Segretario generale dell’Autorità di bacino di approvare con proprio atto tutte le modifiche locali della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei PAI, garantendo, al contempo, le adeguate forme di pubblicità all’atto e previo parere della Conferenza Operativa, nella quale sono presenti i rappresentanti delle diverse istituzioni del territorio coinvolte.

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Data:
07 Dicembre, 2022

Procedure di approvazione

Con la deliberazione n.1 del 04/12/2022 il Comitato Istituzionale di Bacino ha approvato le direttive per il recepimento delle semplificazioni previste dal dettato normativo.

Sono disponibili per la consultazione:

” Le Direttive applicative della L.120/2020 ai procedimenti di variante al PAI dell’Autorità di Bacino della Sardegna”

che distinguono  tra varianti generali di competenza del Comitato istituzionale e varianti puntuali di competenza del Segretario Generale, come di seguito riportato.

Varianti generali al PAI:

  1. aggiornamenti generale del Piano di Assetto Idrogeologico relativi all’intero territorio regionale o ai sub bacini del PAI e aggiornamento dei piani regionali di assetto idrogeologico correlati al PAI;
  2. varianti di area vasta, con approfondimenti del quadro conoscitivo relativi all’intero territorio comunale di 3 o più Comuni;
  3. coinvolgimento di numerosi e rilevanti interessi e stakeholder, con particolare riferimento alla approvazione di quadri complessivi di interventi per la mitigazione del rischio relativi ad aree vaste comunali o subcomunali e di progetti di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, ad esempio, quelli di cui al comma 2 dell’art. 7 della L. n. 164/2014;
  4. modifiche ed aggiornamenti alle Norme di Attuazione del PAI e predisposizione o aggiornamento di linee guida e direttive

Varianti puntuali al PAI:

  1. realizzazione di singoli interventi collaudati per la mitigazione del rischio Competenza del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino;
  2.  verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico e/o dichiarazioni di stato di emergenza ex art. 5 della L. 225/1992;
  3.  approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo, relativi agli studi comunali di assetto idrogeologico di cui all’art.8 delle NA del PAI di ambiti territoriali subcomunali e comunali (ivi incluso lo studio delle aree limitrofe) o relativi al massimo all’intero territorio di due Comuni e alle relative aree limitrofe
  4. approfondimenti puntuali o locali del quadro conoscitivo successivi alle verifiche di sicurezza in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI).

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

28 Dicembre, 2022