Direttiva Nitrati 91/676/CEE
La Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati) ha lo scopo di proteggere la qualità dell’acqua in tutta Europa al fine di prevenire l’inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee dai nitrati provenienti da fonti agricole e di promuovere l’uso di buone pratiche agricole.I nitrati sono sostanze particolarmente solubili in acqua e, se in eccesso rispetto alle effettive necessità delle colture, possono essere trasportati verso i corpi idrici superficiali e sotterranei per effetto del dilavamento e dell’infiltrazione delle acque provenienti da precipitazioni meteoriche e/o da interventi irrigui.
La presenza dei nitrati nelle acque destinate al consumo umano può comportare implicazioni sulla salute umana.
L’eccessiva presenza di nitrati negli ambienti acquatici, in particolare negli ambienti lagunari e marini, provoca una iperproduzione di sostanza organica con una conseguente scarsità di ossigeno disciolto ed alterazione degli equilibri naturali.
Uno dei modi in cui i nitrati possono essere immessi nell’ambiente è rappresentato da una non corretta fertilizzazione azotata dei suoli coltivati.
Nell’ambito della politica di governo delle acque assume pertanto un ruolo di fondamentale importanza la disciplina relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola.
A livello comunitario la materia viene affrontata con la Direttiva 91/676/CEE “relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – direttiva nitrati” con l’obiettivo di tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell’acqua. La direttiva nitrati prevede l’attuazione di misure volte alla riduzione dell’inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola e ad impedirne un ulteriore deterioramento.
Nell’ordinamento italiano, gli obblighi della direttiva nitrati sono stati recepiti con l’articolo 92 del Decreto Legislativo n. 152/2006. Tale articolo reca le modalità di individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e stabilisce inoltre il limite all’applicazione di effluenti zootecnici fissato dalla direttiva 91/676/CE pari a 170 kg di N/ha/anno in zone vulnerabili da nitrati.
Con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2016 si disciplina l’intero ciclo dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato quali la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, il trasporto, le modalità di distribuzione e le dosi degli effluenti da distribuire, sia in zone vulnerabili che in zone ordinarie. Il decreto regolamenta inoltre le comunicazioni alle autorità competenti da parte delle aziende, i controlli da parte delle autorità competenti e le prescrizioni di salvaguardia.
Approfondimenti:
EU Water- Agricoltural Emissions: Nitrates
Le norme prevedono l’attuazione del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee per almeno un anno ogni quattro anni (stato trofico e concentrazione di nitrati) e la conseguente individuazione delle acque inquinate o a rischio di inquinamento.
Le acque vengono considerate “inquinate” se:
- l’esito del monitoraggio mostra un contenuto di nitrati superiore a 50 mg/l nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, o se vi è la possibilità di superamento di tale limite se non si adottino “Programmi d’Azione”;
- l’esito del monitoraggio mostra un contenuto di nitrati superiore a 50 mg/l nelle acque sotterranee o se vi è la possibilità di superamento di tale limite se non si adottino “Programmi d’azione”;
- l’esito del monitoraggio mostra lo stato di eutrofizzazione di laghi naturali di acqua dolce di altre acque dolci, degli estuari, delle acque costiere e marine o se vi è la possibilità di eutrofizzazione se non si intervenga.
Qualora siano individuate acque inquinate o a rischio di inquinamento, occorre designare come “Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN)” tutte le zone note che scaricano nelle acque individuate come inquinate.
Per le ZVN designate, entro un anno dalla designazione, deve essere fissato un programma d’azione da attuare entro 4 anni per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’art. 1 della Dir. 91/676/CEE relativi alla riduzione dell’inquinamento idrico causato da composti azotati. Il programma d’azione tiene conto delle condizioni ambientali nell’area interessata e dei dati scientifici e tecnici disponibili relativamente agli apporti azotati rispettivamente di origine agricola o di altra origine.
Il programma d’azione prevede un insieme di norme con la finalità di ridurre l’impatto ambientale dell’attività agricola attraverso una più attenta gestione del bilancio dell’azoto e proteggere, così, le acque dall’inquinamento da nitrati.
In particolare il programma d’azione comprende le misure previste dal Codice di Buona Pratica Agricola e quelle elencate nell’Allegato III della Direttiva concernenti:
- i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;
- la capacità d’immagazzinamento dei depositi per effluenti di allevamento;
- la limitazione dell’applicazione al terreno di fertilizzanti in funzione:
- delle caratteristiche della zona vulnerabile interessata quali: le proprietà chimico-fisiche dei suoli agricoli, le condizioni climatiche e le precipitazioni, gli interventi irrigui, l’uso del suolo (in termini di le colture e zootecnia presente) e la gestione agronomica da parte degli imprenditori agricoli;
- del fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, e del contenuto di tale elemento nel suolo dovuto a molteplici fonti quali, l’utilizzo di concimi contenenti azoto, l’azotofissazione, l’apporto attraverso le acque meteoriche che trascinano nella loro caduta azoto combinato derivante dall’inquinamento industriale o dalla fissazione di azoto atmosferico durante i temporali.
L’azoto contenuto nell’effluente di allevamento distribuito sul terreno, compreso quello rilasciato dal bestiame al pascolo, deve essere non superiore a 170 kg per ettaro/anno, salvo deroghe ammesse dalla direttiva.
In base ai risultati del monitoraggio periodico delle acque, le Autorità competenti devono procedere, almeno ogni quattro anni, al riesame e, ove necessario, alla revisione della designazione delle zone vulnerabili e dei Programmi di Azione ed alla elaborazione di una relazione da trasmettere alla Commissione Europea (articolo 10 della Direttiva 91/676/CEE).
Ultimo aggiornamento
24 Ottobre, 2023